Parliamo di Pensioni • Il terzo Pilastro
Nei mesi scorsi abbiamo visto i 3 pilastri su cui si regge il sistema previdenziale italiano e abbiamo parlato diffusamente del primo pilastro, quello della pensione pubblica e del secondo pilastro, quello dei fondi pensione legati all’attività lavorativa. In questo numero ci occupiamo infine del terzo pilastro e cioè degli accantonamenti che ciascuno può fare in autonomia, al di fuori degli obblighi imposti dallo stato e in assenza del contributo del datore di lavoro.
Ci occupiamo cioè delle pensioni integrative private e in particolare dei Piani Individuali Pensionistici, i PIP.
I PIP possono essere promossi esclusivamente da compagnie di assicurazione attraverso contratti di assicurazione sulla vita.
Essendo “fondi pensione” a tutti gli effetti, anche i PIP sono regolamentati e soggetti alla vigilanza della COVIP (1) e condividono la maggior parte delle caratteristiche dei fondi pensione del secondo pilastro.
Contribuzione/accumulo:
- i versamenti ai PIP sono liberi e volontari e sono agevolati fiscalmente fino ad un importo di circa 5200 euro annui; un beneficio già significativo anche per redditi non particolarmente elevati (2);
- in ogni momento è possibile sospendere, riprendere, cambiare importo e/o frequenza dei versamenti o effettuare dei versamenti aggiuntivi;
- non vi è nessun contributo del datore di lavoro;
- si possono versare anche le quote di TFR.
La gestione del capitale:
- si può scegliere fra le linee di investimento proposte: la linea garantita, quella obbligazionaria pura, quella obbligazionaria mista, quella bilanciata e quella azionaria;
- la scelta è puramente individuale, dettata dalla propria propensione al rischio che può anche cambiare nel corso del tempo, al variare delle circostanze della vita;
- i rendimenti e i costi di gestione variano secondo il PIP e la linea di investimento prescelta (3);
- il capitale può essere trasferito senza penali ad altro fondo pensione, migliore per costi o rendimenti;
- il rendimento del capitale è tassato, ma con un’aliquota in parte ridotta rispetto alla normale tassazione dei redditi da capitale (4);
- il capitale accumulato nel fondo non va dichiarato ai fini ISEE, così come non vanno dichiarate le somme eventualmente riscattate anticipatamente (5);
- il capitale degli aderenti è gestito direttamente dalla compagnia di assicurazione, ma segregato in un “patrimonio separato” e quindi rimane estraneo a possibili vicende debitorie o di fallimento della compagnia stessa.
Lo stato riconosce le agevolazioni fiscali di cui sopra a tutti i fondi pensione e quindi anche ai PIP perché apprezza l’importanza sociale del risparmio previdenziale e lo promuove e favorisce per quanto possibile.
Ma “in cambio” di queste agevolazioni lo stato impone poi una serie di vincoli al riscatto del capitale, in linea con la finalità previdenziale dei fondi.
Ad esempio il capitale accumulato non è liberamente disponibile. Infatti i riscatti anticipati:
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Anche al raggiungimento dell’età pensionabile il capitale non è pienamente disponibile:
- può essere riscattato in contanti solo fino al 50% dell’importo (7);
- la parte non riscattata viene erogata obbligatoriamente in forma di rendita vitalizia e costituisce la “pensione integrativa” per cui abbiamo acquistato il PIP e risparmiato;
- l’ammontare della rendita dipende ovviamente da quanto capitale è stato accumulato e da un “coefficiente di trasformazione” che a sua volta dipende dall’età dell’aderente al momento del pensionamento, dal sesso e dal tasso tecnico;
- questo “coefficiente di trasformazione” esprime in forma sintetica i complessi calcoli attuariali e finanziari che permettono alla compagnia di assicurazione, dato un determinato capitale, di erogare una rendita per tutta la durata in vita dell’aderente al fondo;
- da notare che i coefficienti di trasformazione possono variare nel tempo, soprattutto in funzione della variazione della probabilità di sopravvivenza della popolazione: dato un determinato capitale, tanto maggiore è l’aspettativa di vita, tanto minore sarà la rendita (8).
- La COVIP è, la Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione, pubblica annualmente una relazione molto esaustiva sull’andamento del comparto; la più recente è quella relativa all’anno 2020 e si trova qui:
www.covip.it/sites/default/files/relazioneannuale/covip_-_relazione_per_lanno_2020_-14.06.2021.pdf - Esempio:
- su un reddito di 15.000 euro il beneficio è di 1.188 euro,
- su un reddito di 25.000 euro il beneficio è di 1.291 euro,
- su un reddito di 40.000 euro il beneficio è di 1.807 euro,
- su un reddito di 60.000 euro il beneficio è di 2.221 euro. - Per quanto riguarda i rendimenti medi i dati più recenti sono disponibili qui, nell’ultima tabella:
https://www.covip.it/sites/default/files/documentazionestatistica/agg_stat_dic21.pdf
per quanto riguarda invece i costi la COVIP elabora un indicatore sintetico dei costi disponibile qui:
https://www.covip.it/isc_dinamico/ - I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario;
sui rendimenti che derivano dal possesso di titoli di Stato e simili, la tassazione è del 12,5%, uguale a quella applicata nelle altre forme di risparmio. - Si veda il documento INPS di risposta alle domande più frequenti sul’ISEE e in particolare la risposta ai quesiti FC2_19 e FC2_20
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/docs/info/Faq/FAQ_ISEE_V3.pdf - Per i requisiti necessari
www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/glossario/rita-rendita-integrativa-temporanea-anticipata - Tuttavia se dal 70% del capitale finale convertito risulta una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale, è ammesso il riscatto totale.
- Uno dei prossimi numeri della newsletter sarà dedicato al tema della durata della vita e della longevità.